Maggioranza per installazione contatori individuali dell’acqua
Quali sono le maggioranze necessarie per decidere l’installazione dei contatori individuali per il consumo dell’acqua?
Come si può procedere se un condòmino si oppone all’installazione del contatore individuale?
Rispondere a queste domande significa affrontare un argomento che spesso genera tensioni e conflitti (spesso non registrati come contenzioso legale) nel contesto delle spese condominiali.
Iniziamo dalla normativa di riferimento, il d.lgs n. 152 del 2006, noto anche come codice dell’ambiente.
Cosa prevede questo decreto? All’art. 146, primo comma, lett. f), si stabilisce che le Regioni, entro un anno dall’entrata in vigore della disposizione, devono adottare misure per razionalizzare i consumi e ridurre gli sprechi, tra cui l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni unità abitativa e contatori separati per le attività produttive e terziarie nel contesto urbano.
La legislazione regionale è molto frammentata, rendendo difficile un resoconto completo. Non ci sono norme che impongano l’adozione di questi sistemi per edifici esistenti, ma solo disposizioni per contenere i consumi, specialmente per attività commerciali (es. bar, ristoranti).
Non esiste una normativa che obblighi l’adozione di sistemi di rilevazione dei consumi individuali, a differenza dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Sarebbe auspicabile un intervento legislativo uniforme a livello nazionale, ma le complesse interazioni tra legislazioni statali e regionali in materia ambientale rappresentano un ostacolo a tale uniformità.
Assemblea e decisione sui contatori individuali
In questo contesto, ci si chiede: l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di contatori individuali per misurare i consumi idrici?
Se sì, con quale maggioranza deve essere adottata la delibera?
È utile riferirsi a una sentenza del Tribunale di Genova del 2016 (n. 2364 del 6 luglio). In quel caso, l’assemblea aveva deciso di sostituire il sistema di adduzione dell’acqua potabile da “bocca tarata” a acqua diretta con l’installazione di contatori individuali. Il tribunale stabilì che questa modifica non rappresentava un’innovazione, ma un miglioramento di un servizio comune, adottabile con una maggioranza semplice.
Per maggioranza semplice, in seconda convocazione, si intende la maggioranza dei presenti e almeno un terzo del valore dell’edificio, a meno che l’intervento sia molto costoso. In tal caso, potrebbe essere considerato un intervento manutentivo di notevole entità, richiedendo il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
In generale, al di fuori delle modifiche all’impianto comune come nel caso del Tribunale di Genova, l’assemblea ha la competenza di deliberare la ripartizione delle spese in base all’uso, e quindi anche di decidere sui criteri applicativi di tale disposizione.
Azioni contro il singolo condòmino che si oppone all’installazione
Se l’assemblea ha validamente deliberato l’installazione dei contatori individuali, e uno o più condòmini si oppongono all’installazione di tali dispositivi, come si può procedere?
È importante ricordare che l’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1130 n.1 c.c., deve eseguire le delibere. Secondo la dottrina e la giurisprudenza costante, ha tutti i poteri, inclusi quelli di agire in giudizio, come disposto dall’art. 1131, primo comma, c.c.
In altre parole, se i condòmini non consentono l’installazione dei contatori individuali come deliberato dall’assemblea, l’amministratore può agire in giudizio per ottenere un provvedimento che consenta l’esecuzione della delibera.